luca883cento ha scritto:marce75 ha scritto:se non hai fatto modifiche a quelle parti registrate sul libretto di circolazione come per esempio misure dei cerchi e pneumatici, interasse ecc. non te la possono ritirare.
considera però che molto spesso i tutori dell'ordine sono i primi a non sapere queste cose e puoi sempre trovare lo str****/incompetente che ti ritira comunque libretto e/o moto.
in questo caso non ti resta che fare ricorso.
per cose frecce, specchietti, manubrio ecc. puoi andare tranquillo, al massimo puoi trovare il pignolo che ti fa la multa perché le frecce non hanno il vetrino omologato o cose di questo genere.

ah eccco...no perchè capisco che il verbale ci sia come se una persona gira per strada con le lampadine bruciate,le frecce piccoline non omologate,etc etc...ma il sequestro mi sembra assurdo,no?vuol dire metterea piedi una persona proprio per cattiveria..
ma legge è chiara su questo?
il codice della strada prevede il sequestro del mezzo solo per modifiche al telaio alla ciclistica e alle quote ( interasse, inclinazione forcelle, e misura copertoni, per il resto c'è la sanzione, ma è vero che spesso per incompetenza ritirano, senza averne il diritto, il mezzo!
in applicazione dell'articolo 78 del cds
Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione.
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
In realtà l´articolo 78 del CDS si riferisce alle modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli tra cui non rientrano gli scarichi. Le caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo di cui agli articoli 71 e 78 del CDS sono quelle indicate nel certificato di omologazione o approvazione e nella carta di circolazione, mentre gli scarichi sono uno dei dispositivi di equipaggiamento del veicolo previsti dall´articolo 72 del CDS che prevede, in caso di non conformità del dispositivo alle disposizioni (quindi in caso di non omologazione), semplicemente una sanzione amministrativa da € 74 a € 296 (vedi anche l´articolo 79 del CDS). La sanzione pecuniaria per la modifica alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o approvazione e nella carta di circolazione è invece da € 370 a € 1.485
per lo stesso scarico il sequestro si dispone solo nel caso in cui la rumorosità ecceda quella registrata sul libretto e non se la marmitta non è omologata!