
Per chi indossa un casco non omologato sono previste delle sanzioni consistenti, definite al comma 2 dell’art. 171: “Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente”.
Ma l’inosservanza della legge non comporta solo un esborso di denaro. Infatti, secondo il comma 3 dell’art. 171: “Alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dal comma 2 consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo del veicolo è disposto per novanta giorni. La custodia del veicolo è affidata al proprietario dello stesso”.
Il comma 4 dell’art. 171 si rivolge ai commercianti e prescrive il divieto di immettere in commercio caschi non omologati: “ Chiunque importa o produce per la commercializzazione sul territorio nazionale e chi commercializza caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119”.
In nessun caso il casco o i caschi rimarranno nelle mani di chi non ha rispettato la legge, perché, il comma 5 dell’art. 171 sancisce che: “I caschi di cui al comma 4, ancorché utilizzati, sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI”.
State attenti, quindi, quando acquistate un casco: affinché sia regolare, l’etichetta deve indicare che il casco è stato omologato secondo le norme stabilite dall'ultimo regolamento, che è l' Ece 22-05.