Speedo280 ha scritto:
Per brevettare un prodotto bisogna dimostrare di non averlo copiato e che l'idea non sia già stata resa pubblica da altre persone al fine di garantire il non furto della proprietà intellettuale.
Chi te lo ha detto questo?
All'ufficio brevetti controllano solo se la cosa non è già stata brevettata e se non lo è il brevetto se lo aggiudica il primo che arriva.
Pensi di avere qualche diritto perché dai post su hdforums si evince che lo hai inventato prima tu?
purtroppo è vero... Il titolare del brevetto, può essere diverso dall'inventore, ha un diritto esclusivo sullo sfruttamento dell'invenzione.
tra l'altro ha pure l'esclusiva di produzione...
P.S.
Comunque oggettivamente la mia moto è migliore della tua...
Avere un Harley Davidson è come avere un figlio scemo,
non è "perfetto" come gli altri ed è per questo che lo si ama di più!!
i post con data antecedente al loro brevetto parlano chiaro...x qualsiasi cosa io posso dire la mia...come Marco sa io ho gia' litigato con questi del regolatore...
La legge italiana, in particolare quella sul diritto d'autore, punisce tali comportamenti. A tale proposito è stata creata una figura giuridica, il plagio-contraffazione, che ricomprende sia lo sfruttamento economico abusivo dell'opera, che l'usurpazione di paternità. Ma vi può anche essere plagio senza contraffazione, o contraffazione senza plagio.
Il plagio semplice si può realizzare in varie forme: per esempio attraverso la riproduzione totale e parziale dell'opera originaria, attraverso una sua elaborazione non creativa, oppure creativa ma abusiva e usurpatrice di paternità e camuffata attraverso un lavoro di ritaglio, di trasferimento, o di cambiamenti meramente formali; attraverso la trasformazione da una in altra forma, per esempio da forma letteraria ad artistica o viceversa.
Il plagio più semplice è quello che avviene mediante la riproduzione dell'opera o di una sua parte: sia dell'opera già pubblicata, per esempio spacciandola come propria, sia dell'opera inedita, mediante l'esercizio abusivo del diritto di prima pubblicazione. Non vi è plagio, né contraffazione, se l'opera o parte di essa viene riprodotta per uso privato.
Quale tutela offre la legge all'autore? Dal punto di vista civilistico, sono applicabili le sanzioni previste a difesa della paternità (art. 168 e segg. LDA).
La legge non considera invece il plagio come ipotesi autonoma di reato, ma solo come aggravante della contraffazione: infatti è prevista un'aggravante della pena per i reati previsti al 1° comma dell'art. 171 LDA commessi "con usurpazione della paternità dell'opera..." (art. 171 2° comma LDA). Oggetto della tutela penale è pertanto il rapporto autore-opera.
Elemento soggettivo del reato di plagio può essere il dolo o la colpa: sono irrilevanti tanto l'eventuale fine che il plagiario si sia proposto, quanto il fatto che egli abbia arrecato un danno, morale o patrimoniale all'autore plagiato; è irrilevante anche il valore dell'opera illecita. L'errore sul fatto costituente reato non esclude la punibilità. Inoltre non può considerarsi valido il consenso dell'offeso alla usurpazione della paternità, poiché il diritto di paternità intellettuale è indisponibile. E' invece ammissibile il consenso per la contraffazione semplice, ovvero la lesione dei diritti di utilizzazione economica, in quanto essi sono disponibili.
L'elemento soggettivo della buona fede può valere a escludere la condanna al risarcimento del danno, ove il plagiario abbia agito senza dolo e senza colpa.
Premetto che non ho conoscenza legale, e nei tuoi panni mi consulterei sicuramente con un avvocato specializzato in diritto commerciale. Sicuramente puoi contare sulla mia testimonianza come penso su quella di tutti i tuoi acquirenti. Se decici di intentare una causa e ti servono dichiarazioni, non hai che da chiedere. Posso immaginare la tua incazzatura, spero che i suoi guadagni se li spenda in carta igienica, carri attrezzi e perchè no? medicine. Ciao