danipi ha scritto:Ne avevo anche una più recente in cui si faceva riferimento alla normativa europea ma probabilmente l'ho in ufficio e per un mese non ci rientro...
Intanto leggete questa:
Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
ok questo vale per lo scarico, ma anche il filtro e la centralina devono essere omologati?
e se la centralina è solo rimappata?
danipi ha scritto:Ne avevo anche una più recente in cui si faceva riferimento alla normativa europea ma probabilmente l'ho in ufficio e per un mese non ci rientro...
Intanto leggete questa:
Ministero dei Trasporti - Divisione IV Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997
Oggetto: VEICOLI A MOTORE - SOSTITUZIONE DISPOSITIVO SILENZIATORE DI SCARICO.
"Sono pervenute a questa sede numerose segnalazioni di utenti, in merito alla problematica della sostituzione del dispositivo silenziatore dello scarico dei veicoli a motore. In particolare, alcune di queste riguardano anche le sanzioni applicate dagli organi di polizia nei casi di riscontrata "non originalità" del dispositivo in oggetto, in base all'art. 78 del Codice della strada (decreto legislativo 30/04/92 numero 285). Come è noto il dispositivo silenziatore di scarico ha durata limitata rispetto alla vita media del veicolo sul quale è installato, e pertanto debbono essere previste le necessarie sostituzioni al fine di rispettare il livello di rumorosità indicato nella carta di circolazione del veicolo stesso. Il dispositivo può essere sostituito con un silenziatore dello stesso tipo di quello installato in origine dalla casa costruttrice ( si rammenta che il tipo di silenziatore non viene indicato nel documento di circolazione), oppure con un silenziatore di sostituzione, omologato in base a norme dell'Unione Europea, e destinato al medesimo tipo di veicolo. Si fa presente che il citato articolo 78 del Codice della strada prevede i casi in cui si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C., in particolare al primo comma recita: "....quando siano apportate modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali, ovvero ai dispositivi di equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72........". L'azione di "modifica" citata in detto articolo 78, si configura evidentemente quale circostanza diversa dalla sostituzione del silenziatore originale con uno dello stesso tipo ovvero con uno di tipo omologato, come già descritto in premessa, ma riguarda la vera e propria alterazione delle caratteristiche fisiche e meccaniche dell'intero sistema di scarico. Tale ultima circostanza è l'unica per la quale si rende necessaria visita e prova presso gli Uffici della M.C.T.C. Da ultimo si fa presente che il dispositivo di scarico, anche se di sostituzione e di tipo omologato, deve comunque consentire il rispetto del valore massimo di rumore indicato nella carta di circolazione. Tale accertamento consiste nella verifica del rumore a 50 cm. dall'orifizio di scarico al regime di giri prestabilito, e può essere facilmente effettuato dagli organi di Polizia mediante un fonometro. Per facilitare l'individuazione dei silenziatori originali, nel corso degli accertamenti su strada, si fa presente che questi riportano il marchio del fabbricante del veicolo ovvero un logo dello stesso oltre ad un codice alfanumerico. Per contro un silenziatore di sostituzione omologato riporta, oltre al marchio del fabbricante del dispositivo o un logo dello stesso, anche un marchio internazionale di omologazione di cui si riporta un fac simile: ex 00 0000
Le marcature sopra descritte devono essere punzonate sul corpo dei dispositivi o sugli elementi degli stessi.
Il Direttore Centrale
Dr. Ing. Tullio D'ULISSE
ok questo vale per lo scarico, ma anche il filtro e la centralina devono essere omologati?
e se la centralina è solo rimappata?
in linea generale sono soggetti a omologazione tutti i componenti che influiscono sulla potenza e sui gas di scarico e il controllo del veicolo, oltre all'equipaggiamento obbligatorio.
pertanto facendo una lista veloce, devono essere omologati:
filro aria, centralina, scarichi, camme, cilindri/pistoni, freni, ruote, ammortizzatori, manubrio (credo), fari , frecce, clacson e specchi retrovisori.
mick ha scritto:
a pisa so di un solo caso in cui è stata confiscata la moto ad un amico, ma li fu sfortuna ed idiozia da parte del mio amico, stava tornando a casa senza casco, dato che glielo avevano realmente rubato... però dopo quasi 2 anni di processi, con l'aiuto di un bravissimo avvocato, è riuscito a rientrare in possesso del mezzo... come abbia fatto e per quale cavillo non me lo ricordo....
Ma la guida senza casco non prevede la confisca ma il sequestro per un mese.
È successo a mio fratello con la sua moto, perché era senza casco o aveva quello per ciclomotori quando furono banditi dalla legge.
mick ha scritto:
a pisa so di un solo caso in cui è stata confiscata la moto ad un amico, ma li fu sfortuna ed idiozia da parte del mio amico, stava tornando a casa senza casco, dato che glielo avevano realmente rubato... però dopo quasi 2 anni di processi, con l'aiuto di un bravissimo avvocato, è riuscito a rientrare in possesso del mezzo... come abbia fatto e per quale cavillo non me lo ricordo....
Ma la guida senza casco non prevede la confisca ma il sequestro per un mese.
È successo a mio fratello con la sua moto, perché era senza casco o aveva quello per ciclomotori quando furono banditi dalla legge.
sollevo le mani, dato che io so che alla guida della propria moto senza casco (e non con uno non conforme, m proprio a capelli al vento ) c'è a confisca... però posso pure sbagliarmi ovviamente (e quasi sicuramente a questo punto)
mi domando allora come mai gliela confiscarono
appena lo ritrovo per strada chiedo...
Insomma per ora nelle mie "medie statistiche" confische di HD per qualche cipolleria fuoriposto ancora nulla... dico bene??
No dico, almeno uno faccia finta, che sennò prendo troppo coraggio e tra una settimana saldo un sellino al motore ed esco così!