Mechano ha scritto:Dipende da chi incontri, ma non possono farti il 78 e ritirarti il libretto, vinceresti comunque il ricorso.
Il massimo che possono farti è da 36 a 148 euro di multa per dispositivo guasto o manomesso Art. 155.
Riporto dal Ting'avert
http://www.motoclub-tingavert.it/t320244s.html
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Vorrei che riponessi più attenzione a ciò che sta scritto
ARTICOLO 72
Link a pagina di Aci.it
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione;
b) dispositivi silenziatori e di scarico se hanno il motore termico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
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13. Chiunque circola con uno dei veicoli citati nel presente articolo
in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti manchi o non sia conforme alle disposizioni stabilite nei previsti provvedimenti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.
Io penso: mi manca lo scarico....prendo questa multa....mi mancano gli specchi idem, i fari, le frecce ecc idem....ma tra scarico e silenziatore si fa una sana distinzione (come tra i dispositvi visivi e quelli di illuminazione).....ergo: ci può essere lo scarico senza silenziatore, e questa circostanza va sanzionata.....
ARTICOLO 79
Link a pagina di Aci.it
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4. Chiunque circola con un veicolo che presenti alterazioni nelle caratteristiche costruttive e funzionali prescritte, ovvero circola con i dispositivi di cui all'art. 72 non funzionanti o non regolarmente installati, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296. La misura della sanzione è da euro 1.036 a euro 10.360 se il veicolo è utilizzato nelle competizioni previste dagli articoli 9-bis e 9-ter.
E qua penso: se il faro o gli specchi o le frecce o lo scarico.......o il silenziatore sono mal funzionanti ecco la sanzione prevista.
ARTICOLO 155
Link a pagina di Aci.it
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2. Il dispositivo silenziatore, qualora prescritto, deve essere tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato.
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5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 36 a euro 148.
E questa è la sanzione (sicuramente applicata congiuntamente al 79, e forse può seguire il 72) che può essere applicata qualora i DB emessi superino il valore indicato nella carta di circolazione.
Il tuo ragionamento secondo cui togliere il dbkiller aumenterebbe la potenza o la velocità è poco più di una congettura.......voglio dire....non può un agente in strada fare una simile supposizione alla luce degli articoli citati e applicare l'articolo 78 perché a suo dire è variata la potenza......bisogna dimostrarlo.....
Un agente che sa fare bene il suo lavoro, invece, redige i verbali del caso con criterio e granu salis; dopodiché segnala al DTT, ai sensi dell'art 80/5', che quel veicolo dovrà essere sottoposto a revisione straordinaria in relazione ai verbali di accertamento che ha redatto.